Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 29.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250).

Articolo 29.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250).

        1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

      Identico.

            a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

 

            b) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;

 

            c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

 

        2. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nel comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse.

 
        3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30 mila copie di tiratura media».  
        4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.